Consulenza Giudiziale
Lo studio offre servizi di Consulenza Giudiziale, che si divide in Consulenza Tecnica d’Ufficio (C.T.U.) e Consulenza Tecnica di Parte (C.T.P.), in materia informatica su incarico di magistrati, avvocati, aziende e privati.
Il Consulente Tecnico d’Ufficio è una persona con particolari competenze in un determinato settore, la cui funzione è tesa ad integrare l’attività del Giudice, in quanto può offrire elementi per valutare le risultanze di determinate prove e può offrire elementi diretti di giudizio.
Pertanto, qualora il giudice lo ritenga necessario, egli può avvalersi, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, di uno o più consulenti di particolare competenza tecnica (art. 61 c.p.c.). Il consulente tecnico è nominato, con ordinanza, dal giudice istruttore o dal Collegio, su richiesta delle parti ovvero d’ufficio.
La figura del consulente tecnico d’ufficio, è disciplinata dal codice di procedura civile art. 61-64, 191-201 c.p.c.; art. 13-24, 89-92 disp. att. c.p.c., art. 225, 226, 230, 359, 360, 501, 502, 510 c.p.p.
Generalmente, nella scelta dei consulenti tecnici d’ufficio, il Giudice ricorre all’Albo dei periti, ovvero un registro in cui sono iscritti i nomi dei professionisti che possono offrire la loro competenza tecnica ai fini del giudizio.
L’Albo è suddiviso in categorie (ovvero discipline o gruppo di discipline) e deve essere istituito presso ogni Tribunale. L’Albo è tenuto a cura del Presidente del Tribunale ed è composto da un Comitato di cui fa parte il Presidente dell’Ordine o del Collegio afferente alla categoria dei professionisti di cui tratta l’iscrizione.
Per poter conseguire l’iscrizione all’Albo, sono necessari alcuni requisiti: primi fra tutti, competenza tecnica e specchiata condotta morale. La domanda di iscrizione all’Albo deve essere inoltrata al Presidente del Tribunale.
Anche il Pubblico Ministero, di norma, nomina i propri consulenti fra le persone iscritte negli albi dei periti, qualora appaia necessario ricorrere al giudizio di un esperto, in ordine a determinate circostanze nell’ambito di un processo.
Una volta nominato dal giudice, il consulente tecnico non può esimersi dall’accettare l’incarico; può rifiutare solo se il magistrato ritenga validi i motivi addotti nel caso. Inoltre, il consulente ha il diritto di astenersi o può essere ricusato dalle parti, nel caso in cui vengano rilevate eventuali incompatibilità con l’incarico conferitogli.
Il Presidente del Tribunale è preposto anche all’attività di vigilanza: può portare avanti procedimenti disciplinari nei confronti del consulente (avvertimento, sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno, finanche la cancellazione dallo stesso) nei casi in cui egli non abbia assolto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti o non abbia rispettato i requisiti di cui prima.
Prima di adempiere ai propri doveri, il consulente deve prestare giuramento; dopodiché, il giudice formula i quesiti ai quali il C.T.U. deve rispondere, con adeguata relazione peritale, entro i termini di tempo concordati.
Oltre alla relazione peritale, qualora venga richiesto, il consulente è tenuto a fornire, in udienza ed in camera di consiglio, i chiarimenti di cui il giudice dovesse necessitare.
La perizia non costituisce documento vincolante: infatti, se il giudice non ritiene rilevanti le argomentazioni sollevate dal perito, può decidere di non tener conto di quanto riportato nella perizia dal tecnico incaricato o di disporne una nuova, motivando adeguatamente tale decisione.
La richiesta di liquidazione del compenso può essere allegata alla relazione all’atto di consegna della stessa presso la Cancelleria. La parcella, così presentata, viene analizzata dal Giudice, che provvede alla liquidazione; sono possibili, tuttavia, eventuali decurtazioni, con decreto che pone l’onere del pagamento a carico di una o più parti in causa.
In tutti i casi in cui un giudice nomina un consulente tecnico, le parti in causa possono richiedere l’assistenza tecnica di consulenti di parte. I Consulenti Tecnici di Parte provvedono a redigere una propria relazione sull’operato del C.T.U., a sostegno o critica dello stesso. All’atto della nomina del C.T.U., secondo quanto disposto dall’art. 201 del cod. proc. civ., il Giudice stabilisce un termine per la nomina del C.T.P. per le parti in causa: tale nomina è facoltativa, ma è comunque “subordinata” all’intervento nel processo di un consulente tecnico d’ufficio.
Per la nomina del C.T.P., non è previsto il giuramento, ma è sufficiente la dichiarazione resa al cancelliere. Inoltre, a differenza del C.T.U., il C.T.P può esimersi dall’accettare un incarico e non è tenuto a motivarne il rifiuto.
Il Consulente di Parte può assistere allo svolgimento delle operazioni peritali svolte dal C.T.U., partecipare alle udienze ed essere ammesso in camera di consiglio per chiarire al Presidente quanto dichiarato nella propria relazione peritale.
La relazione presentata dal C.T.P. può o essere inserita, a sua volta, nella relazione del Consulente d’Ufficio, oppure può essere presentata autonomamente, ma in tal caso, non costituisce mezzo di prova.